Proposte
operative per il coordinamento tra il sistema di protezione
internazionale e di protezione delle vittime di tratta
Premessa
- Il fenomeno
Nell'ambito
delle persone che fanno richiesta di protezione internazionale sul
territorio italiano sono presenti, in numero sempre maggiore e
complesso, potenziali vittime di tratta (in ambito sessuale,
lavorativo, nell'accattonaggio o attività illegali). In particolare,
nel corso dell'ultimo anno si è manifestato in tutta la sua evidenza
il fenomeno delle donne vittime di situazioni di tratta a scopo di
sfruttamento sessuale.
Tra
queste vi sono:
- donne potenziali vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale che necessitano di un tempo, di un luogo e di un percorso protetto per sganciarsi dalle situazioni di pericolo e che manifestano all'interno indicatori di tale assoggettamento;
- donne che si dichiarano vittime di tratta ma non sono consapevoli della condizione di pericolosità;
- donne che non hanno percezione della condizione di pericolosità e potenziale insita nelle proposte e negli agganci che ricevono durante la permanenza nelle strutture.
Il
sistema antitratta. La nostra specifica expertise
La
nostra esperienza consolidata sull'emersione, identificazione,
accoglienza ed inclusione delle vittime di tratta e del grave
sfruttamento ci rende evidente l'importanza di non sovrapporre gli
interventi e le strategie tra le azioni rivolte alle vittime o
potenziali vittime di tratta con quelli rivolti alle persone
richiedenti asilo, seppur oggi fenomeni intrecciati soprattutto per
quanto attiene le giovani donne nigeriane.
Si
evidenzia dunque il ruolo complementare e aggiuntivo del sistema
antitratta nel rispondere ai bisogni e alle problematiche specifiche
di questa casistica (richiedenti asilo che presentano vulnerabilità
tali da ritenere che possano essere vittime di tratta o a rischio di
diventarlo mentre sono in Italia).
Al
sistema antitratta spetta la funzione di identificazione e in tal
senso è fondamentale il lavoro, in sinergia con le strutture di
accoglienza asilo e con le Commissione Territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale, al fine di rendere
possibile l'emersione delle vittime e potenziali vittime.
Le
competenze acquisite nel corso degli anni nell'ambito degli
interventi a tutela delle vittime di tratta ci hanno insegnato che un
lavoro di identificazione ed emersione ha possibilità di successo
solo se si riesce a creare un contesto adeguato intorno alle vittime,
a cui deve essere concesso del tempo per riflettere e per imparare a
“fidarsi”. Conseguentemente il momento dell'accoglienza è
cruciale per favorire l'emersione della vicenda di tratta.
Sotto tale
profilo siamo convinti che le persone che presentano vulnerabilità e
che si ritiene possano essere vittime di tratta debbano
necessariamente essere accolte nell'ambito delle strutture di
accoglienza facenti capo al circuito SPRAR, essendo questo il modello
di accoglienza comunque previsto dalla normativa per i richiedenti
asilo che a maggior ragione deve poter essere garantito alle persone
portatrici di esigenze particolari.
Al
sistema Antitratta compete anche la gestione delle strutture a
diversa intensità di accoglienza e protezione ai sensi dell'art. 18
D.Lgs. 286/98, che devono accogliere, in virtù di quanto disposto
dall' dall'art. 17 del D.lgs 142/15, i/le richiedenti asilo
identificati/e come vittime di tratta.
Le
proposte
Queste
le proposte di intervento del sistema antitratta, in sinergia con il
sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, per favorire
l'identificazione e l'emersione delle vittime e potenziali vittime di
tratta:
A)
Si auspica un'indicazione a livello nazionale da parte del
Ministero dell'Interno alle Prefetture per la stipula di
accordi/convenzioni/protocolli tra:
- Gli enti del sistema antitratta
(iscritti alla seconda sezione del Registro Nazionale presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di cui all'art. 52
lett. b) DPR 394/99.
- Gli enti gestori di Cas e Sprar
- Le
Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale.
Un coordinamento di questo livello consentirebbe la
creazione di un sistema di referral completo ed efficiente,
considerato che la pre-identificazione delle vittime di tratta può
già avvenire durante l'accoglienza nelle strutture per richiedenti
asilo e che dunque un lavoro di emersione può essere fatto anche
prima dell'audizione in Commissione.
Premesso quanto sopra detto
rispetto alla necessità che le potenziali vittime di tratta siano
accolte in strutture SPRAR, a fronte dell'attuale situazione,
fortemente critica sotto il profilo dell'adeguatezza del sistema di
accoglienza, l'identificazione precoce delle vittime di tratta
potrebbe favorire il trasferimento delle persone in strutture più
adeguate al fine di garantirne la sicurezza e la protezione dalla
rete di sfruttamento.
B)
Si propone di strutturare alcuni specifici interventi degli enti
antitratta che possano inserirsi nella procedura per il
riconoscimento della protezione internazionale durante tutte le sue
fasi, a partire dall'accoglienza nelle strutture per richiedenti
asilo.
Nello
specifico:
B1)
L'attività di identificazione
- Consulenza
specifica sull'attività di emersione ed identificazione delle
vittime e potenziali vittime accolte nelle strutture Cas e Sprar; per
tale consulenza gli enti antitratta possono richiedere una
contribuzione agli enti gestori delle strutture di accoglienza che
percepiscono retta o contributo per la gestione. L'attività si può
ritenere aggiuntiva a quanto già previsto per l'attività di
emersione e identificazione dall'art. 13 L. 228/03.
Si auspica che
tale indicazione possa essere contenuta in una comunicazione dal
Ministero dell'Interno alle Prefetture e dalle Prefetture ai Cas, e
deve essere sostenuta dagli enti del servizio antiratta a livello
delle specifiche concertazioni territoriali.
- Consulenza specifica
volta all'identificazione delle vittime di tratta presso le
Commissioni Territoriali, in particolare quando la procedura di
referral non sia stata attivata durante la fase di accoglienza.
L'esito delle attività svolte secondo quanto indicato nei precedenti
due paragrafi può prevedere le seguenti ipotesi:
a) identificazione
dei richiedenti asilo quali vittime di tratta e conseguentemente, ove
vi siano esigenze di protezione per una situazione di pericolo sul
territorio e dove la persona presti il consenso, adesione al
programma di protezione sociale ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 286/98 e
trasferimento dal sistema richiedenti asilo al sistema antitratta (ex
art. 17 D.Lgs. 142/98)
b) nei casi in cui la persona non sia
identificata quale vittima di tratta o comunque non accetti di
aderire al programma di protezione sociale, permanenza all'interno
del sistema richiedenti asilo
c) identificazione di vulnerabilità
senza necessità di protezione prevista dall'art. 18, con richiesta
di accesso ad un percorso Sprar (ordinari o vulnerabili), con
possibilità comunque di essere seguito esternamente dall'ente
anti-tratta del territorio.
B2)
L'accoglienza
-
Al solo fine di contribuire a ridurre i danni che si stanno
verificando su molti territori a causa di forme di accoglienza del
tutto inadeguate e dunque pur auspicando il superamento del sistema
di accoglienza attuale nei centri di accoglienza straordinari, si
propone la sperimentazione di un modello di accoglienza temporanea
in piccole unità abitative per potenziali vittime di tratta,
gestito da enti antitratta in accordo e convenzione con le
Prefetture, volto a consentire alle donne un'accoglienza adeguata e
sicura, al fine di allontanarle dai trafficanti o comunque per
prevenire che esse vengano coinvolte nel circuito dello sfruttamento
e finalizzato esclusivamente alla verifica di indicatori di
vulnerabilità ascrivibili alle condizioni di tratta e sfruttamento,
con la previsione di un'uscita in breve periodo verso i sistemi di
protezione più adeguati. Il filtro per l'ingresso in tali strutture
viene fatto da enti del sistema antitratta, non da invio diretto
delle Prefetture come avviene per i Cas.
-
Interventi di assistenza e presa in carico di vittime di tratta
accolte in strutture Sprar al fine di facilitare percorsi di tutela e
inclusione sociale anche in favore di persone accolte presso tali
strutture. Tale attività potrebbe essere sostenute economicamente
con parte delle risorse destinate per la struttura Sprar, anche in
convenzione con l'ente gestore.
C)
A fronte della rapida evoluzione del fenomeno e dell'aumento
esponenziale di potenziali vittime di tratta tra i richiedenti
protezione internazionale, è necessario che il Dipartimento per le
Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
predisponga, in sede di attuazione del Piano di azione nazionale
contro la tratta, un meccanismo di monitoraggio volto a verificare la
sostenibilità degli interventi realizzati dagli enti accreditati per
la realizzazione dei programmi ex art. 18co. 3bis D.Lgs. 286/98. Il
monitoraggio dovrà essere effettuato con verifiche anche intermedie
nel corso dei progetti che saranno avviati in seguito al bando di
prossima emanazione.
E' infatti una preoccupazione non infondata che
l'attività di emersione e identificazione che gli enti anti-tratta
saranno chiamati a fare grazie ad un – auspicato – sistema di
referral con le Commissioni Territoriali, abbia un impatto non
irrilevante sul lavoro degli enti stessi.
Inoltre il numero limitato
di posti di accoglienza nelle case protette specifiche per vittime di
tratta gestite dagli enti accreditati già oggi evidenzia un limite
oggettivo nella possibilità di offrire adeguata tutela e protezione
alle vittime della tratta.
Conseguentemente, dove il trend continui
ad essere quello a cui stiamo assistendo oggi, sarà necessario
ripensare alle risorse che devono essere destinate a tale scopo.
a
cura di
CNCA
(Coordinamento Nazionale Centri di Accoglienza)
Piattaforma
Nazionale Antritratta
giugno
2016
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