domenica 5 giugno 2016

Proposte operative per il coordinamento tra il sistema di protezione internazionale e di protezione delle vittime di tratta

Proposte operative per il coordinamento tra il sistema di protezione internazionale e di protezione delle vittime di tratta

Premessa - Il fenomeno
Nell'ambito delle persone che fanno richiesta di protezione internazionale sul territorio italiano sono presenti, in numero sempre maggiore e complesso, potenziali vittime di tratta (in ambito sessuale, lavorativo, nell'accattonaggio o attività illegali). In particolare, nel corso dell'ultimo anno si è manifestato in tutta la sua evidenza il fenomeno delle donne vittime di situazioni di tratta a scopo di sfruttamento sessuale.
Tra queste vi sono:
  • donne potenziali vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale che necessitano di un tempo, di un luogo e di un percorso protetto per sganciarsi dalle situazioni di pericolo e che manifestano all'interno indicatori di tale assoggettamento;
  • donne che si dichiarano vittime di tratta ma non sono consapevoli della condizione di pericolosità;
  • donne che non hanno percezione della condizione di pericolosità e potenziale insita nelle proposte e negli agganci che ricevono durante la permanenza nelle strutture.

Il sistema antitratta. La nostra specifica expertise
La nostra esperienza consolidata sull'emersione, identificazione, accoglienza ed inclusione delle vittime di tratta e del grave sfruttamento ci rende evidente l'importanza di non sovrapporre gli interventi e le strategie tra le azioni rivolte alle vittime o potenziali vittime di tratta con quelli rivolti alle persone richiedenti asilo, seppur oggi fenomeni intrecciati soprattutto per quanto attiene le giovani donne nigeriane.

Si evidenzia dunque il ruolo complementare e aggiuntivo del sistema antitratta nel rispondere ai bisogni e alle problematiche specifiche di questa casistica (richiedenti asilo che presentano vulnerabilità tali da ritenere che possano essere vittime di tratta o a rischio di diventarlo mentre sono in Italia).

Al sistema antitratta spetta la funzione di identificazione e in tal senso è fondamentale il lavoro, in sinergia con le strutture di accoglienza asilo e con le Commissione Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, al fine di rendere possibile l'emersione delle vittime e potenziali vittime. 
Le competenze acquisite nel corso degli anni nell'ambito degli interventi a tutela delle vittime di tratta ci hanno insegnato che un lavoro di identificazione ed emersione ha possibilità di successo solo se si riesce a creare un contesto adeguato intorno alle vittime, a cui deve essere concesso del tempo per riflettere e per imparare a “fidarsi”. Conseguentemente il momento dell'accoglienza è cruciale per favorire l'emersione della vicenda di tratta. 
Sotto tale profilo siamo convinti che le persone che presentano vulnerabilità e che si ritiene possano essere vittime di tratta debbano necessariamente essere accolte nell'ambito delle strutture di accoglienza facenti capo al circuito SPRAR, essendo questo il modello di accoglienza comunque previsto dalla normativa per i richiedenti asilo che a maggior ragione deve poter essere garantito alle persone portatrici di esigenze particolari.

Al sistema Antitratta compete anche la gestione delle strutture a diversa intensità di accoglienza e protezione ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 286/98, che devono accogliere, in virtù di quanto disposto dall' dall'art. 17 del D.lgs 142/15, i/le richiedenti asilo identificati/e come vittime di tratta.

Le proposte
Queste le proposte di intervento del sistema antitratta, in sinergia con il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, per favorire l'identificazione e l'emersione delle vittime e potenziali vittime di tratta:

A) Si auspica un'indicazione a livello nazionale da parte del Ministero dell'Interno alle Prefetture per la stipula di accordi/convenzioni/protocolli tra: 
- Gli enti del sistema antitratta (iscritti alla seconda sezione del Registro Nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di cui all'art. 52 lett. b) DPR 394/99. 
- Gli enti gestori di Cas e Sprar 
- Le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. 
Un coordinamento di questo livello consentirebbe la creazione di un sistema di referral completo ed efficiente, considerato che la pre-identificazione delle vittime di tratta può già avvenire durante l'accoglienza nelle strutture per richiedenti asilo e che dunque un lavoro di emersione può essere fatto anche prima dell'audizione in Commissione. 
Premesso quanto sopra detto rispetto alla necessità che le potenziali vittime di tratta siano accolte in strutture SPRAR, a fronte dell'attuale situazione, fortemente critica sotto il profilo dell'adeguatezza del sistema di accoglienza, l'identificazione precoce delle vittime di tratta potrebbe favorire il trasferimento delle persone in strutture più adeguate al fine di garantirne la sicurezza e la protezione dalla rete di sfruttamento.

B) Si propone di strutturare alcuni specifici interventi degli enti antitratta che possano inserirsi nella procedura per il riconoscimento della protezione internazionale durante tutte le sue fasi, a partire dall'accoglienza nelle strutture per richiedenti asilo.
Nello specifico:
B1) L'attività di identificazione
- Consulenza specifica sull'attività di emersione ed identificazione delle vittime e potenziali vittime accolte nelle strutture Cas e Sprar; per tale consulenza gli enti antitratta possono richiedere una contribuzione agli enti gestori delle strutture di accoglienza che percepiscono retta o contributo per la gestione. L'attività si può ritenere aggiuntiva a quanto già previsto per l'attività di emersione e identificazione dall'art. 13 L. 228/03. 
Si auspica che tale indicazione possa essere contenuta in una comunicazione dal Ministero dell'Interno alle Prefetture e dalle Prefetture ai Cas, e deve essere sostenuta dagli enti del servizio antiratta a livello delle specifiche concertazioni territoriali. 
- Consulenza specifica volta all'identificazione delle vittime di tratta presso le Commissioni Territoriali, in particolare quando la procedura di referral non sia stata attivata durante la fase di accoglienza. 
L'esito delle attività svolte secondo quanto indicato nei precedenti due paragrafi può prevedere le seguenti ipotesi: 
a) identificazione dei richiedenti asilo quali vittime di tratta e conseguentemente, ove vi siano esigenze di protezione per una situazione di pericolo sul territorio e dove la persona presti il consenso, adesione al programma di protezione sociale ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 286/98 e trasferimento dal sistema richiedenti asilo al sistema antitratta (ex art. 17 D.Lgs. 142/98) 
b) nei casi in cui la persona non sia identificata quale vittima di tratta o comunque non accetti di aderire al programma di protezione sociale, permanenza all'interno del sistema richiedenti asilo 
c) identificazione di vulnerabilità senza necessità di protezione prevista dall'art. 18, con richiesta di accesso ad un percorso Sprar (ordinari o vulnerabili), con possibilità comunque di essere seguito esternamente dall'ente anti-tratta del territorio.

B2) L'accoglienza
- Al solo fine di contribuire a ridurre i danni che si stanno verificando su molti territori a causa di forme di accoglienza del tutto inadeguate e dunque pur auspicando il superamento del sistema di accoglienza attuale nei centri di accoglienza straordinari, si propone la sperimentazione di un modello di accoglienza temporanea in piccole unità abitative per potenziali vittime di tratta, gestito da enti antitratta in accordo e convenzione con le Prefetture, volto a consentire alle donne un'accoglienza adeguata e sicura, al fine di allontanarle dai trafficanti o comunque per prevenire che esse vengano coinvolte nel circuito dello sfruttamento e finalizzato esclusivamente alla verifica di indicatori di vulnerabilità ascrivibili alle condizioni di tratta e sfruttamento, con la previsione di un'uscita in breve periodo verso i sistemi di protezione più adeguati. Il filtro per l'ingresso in tali strutture viene fatto da enti del sistema antitratta, non da invio diretto delle Prefetture come avviene per i Cas.
- Interventi di assistenza e presa in carico di vittime di tratta accolte in strutture Sprar al fine di facilitare percorsi di tutela e inclusione sociale anche in favore di persone accolte presso tali strutture. Tale attività potrebbe essere sostenute economicamente con parte delle risorse destinate per la struttura Sprar, anche in convenzione con l'ente gestore.

C) A fronte della rapida evoluzione del fenomeno e dell'aumento esponenziale di potenziali vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale, è necessario che il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri predisponga, in sede di attuazione del Piano di azione nazionale contro la tratta, un meccanismo di monitoraggio volto a verificare la sostenibilità degli interventi realizzati dagli enti accreditati per la realizzazione dei programmi ex art. 18co. 3bis D.Lgs. 286/98. Il monitoraggio dovrà essere effettuato con verifiche anche intermedie nel corso dei progetti che saranno avviati in seguito al bando di prossima emanazione. 
E' infatti una preoccupazione non infondata che l'attività di emersione e identificazione che gli enti anti-tratta saranno chiamati a fare grazie ad un – auspicato – sistema di referral con le Commissioni Territoriali, abbia un impatto non irrilevante sul lavoro degli enti stessi.
Inoltre il numero limitato di posti di accoglienza nelle case protette specifiche per vittime di tratta gestite dagli enti accreditati già oggi evidenzia un limite oggettivo nella possibilità di offrire adeguata tutela e protezione alle vittime della tratta. 
Conseguentemente, dove il trend continui ad essere quello a cui stiamo assistendo oggi, sarà necessario ripensare alle risorse che devono essere destinate a tale scopo.

a cura di
CNCA (Coordinamento Nazionale Centri di Accoglienza)
Piattaforma Nazionale Antritratta

giugno 2016

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