giovedì 2 febbraio 2017

Sull'accoglienza delle vittime di tratta nei CAS

Prefettura di Torino
Prefettura di Asti
Prefettura di Alessandria
Prefettura di Novara

Commissione Territoriale per il riconsocimento della protezione internazionale di Torino
Commissione Territoriale per il riconsocimento della protezione internazionale di Genova
Commissione Territoriale per il riconsocimento della protezione internazionale di Novara

La presente per richiamare l'attenzione delle SS.VV. su una questione di attualità che riguarda il triste fenomeno della tratta di esseri umani, con specifico riferimento alle donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale.

A seguito di numerosi colloqui delle mediatrici e degli operatori con le migranti che si sono rivolte negli ultimi mesi alle nostre associazioni e cooperative, sulla base di indicatori individuati nel corso degli anni, abbiamo riscontrato che sempre più spesso, le donne nigeriane, una volta arrivate in Italia e accolte presso le strutture predisposte, sono contattate dai loro sfruttatori, costrette ad abbandonare i centri e forzate alla prostituzione.
Frequentemente questo allontanamento avviene prima che le vittime abbiano presentato il C3 e formalizzato la loro richiesta d'asilo, rendendole in questo modo invisibili e irregolari.
Negli ultimi mesi abbiamo assistito a numerosi casi in cui giovani donne, dopo essersi allontanate dai centri di accoglienza e aver vissuto sulla loro pelle l'esperienza della strada, si rivolgono a noi per chiedere aiuto e assistenza dopo essere fuggite dai propri sfruttatori.

Ci risulta che in tali casi, quando queste donne si presentano presso gli uffici immigrazione delle Questure del nostro territorio al fine di essere nuovamente fotosegnalate e presentare contestuale richiesta di asilo, vengano notificati loro decreti di espulsione motivati sul fatto di essersi allontanate dai centri prima di aver fatto il C3, prassi avvenuta, in alcuni casi, anche nei confronti di ragazze minorenni.
Riteniamo opportuno segnalarVi tale prassi, da considerarsi illegittima, affinchè dove possibile, venga sensibilizzata la Questura a favorire la richiesta di protezione internazionale o comunque ad identificare le donne quali vittime di tratta ed inviarle, come dovrebbe essere fatto, agli enti preposti all'assistenza e protezione, anche al fine di regolarizzare la posizione sul territorio mediante la richiesta di permesso di soggiorno ex art. 18 TU.
Analogamente auspichiamo che tanto la Prefettura, per quel che attiene il sistema di accoglienza sul territorio, che la Commissione Territoriale, per quel che riguarda il procedimento di determinazione della protezione internazionale, vogliano tenere in considerazione tale aspetto del fenomeno, al fine di contribuire alla corretta identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti asilo.
Le Linee Guida sull'identificazione delle vittime di tratta nella procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, adottate recentemente dalla Commissione Nazionale, prevedono in effetti delle procedure operative volte ad identificare precocemente le vittime della tratta tra coloro che chiedono asilo, favorendo in tal modo l'adozione delle adeguate misure di tutela.

Recentemente l'OIM ha registrato un sensibile aumento di vittime di tratta anche minorenni, fenomeno che abbiamo avuto modo di riscontrare direttamente anche sul nostro territorio.
A tal proposito si tiene a precisare che le vittime di tratta minorenni sono destinatarie di ulteriori e più specifiche misure di tutela. A loro si applicano infatti, per prima cosa, le disposizioni previste dal diritto civile relative alla tutela dei minori privi di rappresentanza genitoriale, inoltre le norme previste dal Testo Unico Immigrazione relative ai minori stranieri non accompagnati e infine tutte le misure previste dall' art. 18 d.lgs. 286/1998 in merito al permesso di soggiorno e ai programmi previsti riguardanti l'assistenza e l'integrazione sociale.

Occorre inoltre tener presente quanto disposto dall'art. 4 d.lgs. 24/14, i minori starnieri non accompagnati devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, tra cui la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale e, qualora l'età della vittima risulti incerta, nelle more di determinazione dell'età essa è comunque da considerarsi minore ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza, protezione e sostegno, fino alla conclusione del procedimento di determinazione dell'età, condotto attraverso procedure multidisciplinari e da personale specializzato. Ricordiamo peraltro che è stato recentemente approvato il d.p.c.m. che regolamenta il procedimento di determinazione dell'età dei minori stranieri vittime di tratta.

Considerata l'interconnessione tra il fenomeno dei flussi dei richiedenti asilo e le vittime di tratta e sfruttamento, si richiama l'art. 17 del d.lgs. 142/15 che prevede espressamente che le misure di accoglienza a favore dei richiedenti asilo tengano conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali vittime di tratta di essere umani alle quali deve applicarsi il programma di assistenza e integrazione sociale, previsto dall' art. 18 d.lgs. 286/98.

Alla luce di quanto suesposto, auspichiamo che vengano favorite prassi diverse e migliori rispetto a tale problematica. In particolare chiediamo che le donne che si sono allontanate dai centri prima di aver presentato la domanda di protezione internazionale perchè costrette e che successivamente alla fuga dalla strada si rivolgono alle associazioni in cerca di aiuto, possano regolarizzare la loro posizione mediante la richiesta di asilo ed essere rintrodotte nel sistema di accoglienza, evitando che aumenti il numero di donne irregolari, ancor più esposte per tale motivo a situazioni di sfruttamento.
Auspichiamo inoltre che tali elementi possano essere tenuti in considerazione, quali possibili indicatori di tratta, dalla stessa Commissione Territoriale, chiamata a valutare la fondatezza della domanda di protezione internazionale ovvero, ai sensi dell'art. 32 co. 3 bis D.Lgs. 25/08, Commissione chiamata inoltre a considerare l'opportunità della trasmissione degli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18 D.Lgs. 286/98.

31/01/2017

PIAM onlus - Asti
Tampep - Torino
Gruppo Abele - Torino
Liberazione e Speranza - Novara
Comunità San Benedetto al Porto - Alessandria, Genova
CISSACA - Alessandria

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